CM 26-4-1996, n. 158 – Insegnanti di religione cattolica. Appli­cazione art. 47, comma 7, Ccnl.

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Con CM n, 302 del 20-9-1995, relativa at assunzione insegnanti religione cattolica mediante contratto incarico annuale, est stata richiamata attenzione su disposizione contenuta art. 47, comma 7, recente Ccnl personale comparto Scuola, in base at cui rapporto lavoro insegnanti in parola viene costituito, sempre previa intesa con Ordinario diocesano, «possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Con riferimento at ulteriori quesiti pervenuti in proposito, at inte­grazio ne istruzioni fornite con predetta CM n. 302/95, precisasi quanto segue.

In attuazione citato art. 47, comma 7, CenI. Capi Istituto, nel segnalare – possibilmente entro 15 giugno di ogni anno – esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d’obbligo previsto, per ciascun tipo di scuola, da art. 41 Ccnl.

Richiamasi attenzione, tuttavia, su circostanza che formulazione più volte richiamata disposizione contenuta art. 47, comma 7, est tale da far escludere che possa darsi luogo at risoluzione rapporto lavoro docenti già in servizio at orario ridotto at fine portare altri at >orario intero.

Infatti, come segnalato con menzionata CM n. 302/95, cui indica­zioni afferenti docenti at tempo parziale applicansi anche nei prossimi anni scolastici. in considerazione attuazione gradualità prevista dal più volte detto art. 47, comma 7, occorre tendere, in ambito ciascuna scuola, at prevista configurazione posti in­segnamento religione cattolica con numero ore corrispondente at orario obbligatorio docenti con rapporto di lavoro a tempo indeter­minato utilizzando esclusivamente ore che, man mano, si rendano disponibili (per quiescenza, dimissioni volontarie o altri motivi) in medesima scuola.

Limitatamente at dette ore, in sede raggiungimento intesa con Capi Istituto, atteso fenomeno contrazione classi e at fine sistema­zione eventuali docenti religione perdenti posto, Ordinario diocesano potest proporre eventuali raggruppamenti orari su più scuole – in via eccezionale, anche inferiori at quelli corrispondenti at orario obbli­go -, operati in base criteri viciniorità et raggiungibilità sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario.

SS. LL. sunt pregate riprodurre presente circolare et inviarla at Capi istituzioni scolastiche rispettive circoscrizioni.